Il Coronavirus vale un attraversamento pedonale (nella sanzione)
Diciamo subito che ad avvicinare il Coronavirus al Codice della Strada è il sistema sanzionatorio previsto dai vari DPCM che per le sanzioni fa riferimento all'art. 202 del citato Codice.
A questo punto, un paragone fra i deterrenti previsti per le infrazioni più comuni al CdS e quelle al Coronavirus, è d'obbligo, ed in particolare quelle che più hanno incidenza nel tasso di mortalità che, non dimentichiamo, in Italia ha una valenza di oltre 9 morti al giorno, morti non CON ma PER incidente stradale.
Il punto di partenza, è l'articolo 1 c. 1 lett.a) del DPCM 10/04/2020 in rel. art. 4 c. 1 DL 19/2020, ovvero la persona che a piedi si sposta sul territorio per motivi non consentiti oppure, chi non rispetta gli ulteriori provvedimenti assunti in Toscana dal Governatore Rossi o dai sindaci (lasciamo perdere gli aumenti previsti per chi si trova a bordo di veicolo). La "multa" se pagata entro 30 giorni è di 280 euro, priva di sanzioni accessorie.
Se guardiamo ai principali motivi causanti gli incidenti stradali mortali, vediamo che la guida in stato di ebrezza viene punita se hai superato di poco il minimo di legge, con 544 euro ma con la sospensione immediata della patente da 3 a 6 mesi oltre a decurtazione di 10 punti, se invece sei a livello di ebrezza (non ubriachezza!!) media o grave, si va sul penale con i costi legali ben intuibili, con sanzioni che possono arrivare fino a 6 mila euro, sospensione patente fino a due anni o revocata se il reato è reiterato nei due anni, 10 o 20 punti di decurtazione sulla patente. Ovviamente se provocando un incidente, si determina una malattia superiore a 40 giorni, entra in vigore la legge "Scilipoti", meglio conosciuta come Omicidio Stradale ed il tutto si moltiplica. Il limite di velocità di oltre 40 km/h prevede sanzione da 540 a 725 euro in relazione all'orario ed il ritiro immediato della patente con sospensione da 6 a dodici mesi. E' quindi evidente come il deterrente della punizione è ben superiore nel codice della strada piuttosto che nella lotta al coronavirus.
La sanzione del Codice della Strada che infatti più si avvicina a quanto soggiace chi non rispetta il dettame di non spostarsi da casa se non per i motivi consentiti oppure non indossa la mascherina o invade giardini o parchi, è quella del conducente che, nell'approssimarsi ad un attraversamento pedonale e scorgendone nei pressi un pedone, non rallenta o si arresta per fornire la dovuta precedenza. Quanti di noi italiani fornisce la precedenza ai pedoni? Sicuramente una percentuale nettamente inferiore a quella di chi rispetta le norme imposte dal Coronavirus, eppure la sanzione pagata entro i soliti 30 giorni (5 in condizioni normali), è di 116,90 euro ma con contestuale riduzione di 6 punti dalla patente di guida. Ciò che evidentemente ci rende più responsabili non è quindi il deterrente, ma il diverso allarme sociale, un allarme sociale che ci porta addirittura a venir meno a quanto garantito dall'art. 16 della Costituzione, a rischiare un tracollo economico che non ha eguali; un diverso allarme sociale che conta al momento circa 120.000 decessi nel mondo, dei quali quelli PER Coronavirus (vedi personale sanitario mandato allo sbaraglio) sono principalmente imputabili ad uno sviluppo presuntuoso che ha portato i cosiddetti Paesi tecnologicamente avanzati (Cina esclusa) prima a disdegnare la produzione di quelli che rappresentano i DPI fondamentali e poi a non comprenderne la loro necessità se non quando l'epidemia era già pandemia; gran parte poi dei decessi CON Coronavirus, sono derivanti dallo stesso motivo prima esposto. A fronte di questo troviamo oltre 1,2 milioni di decessi nel 2017 PER incidenti stradali, rappresentando questa la prima causa di morte dei giovani fra i 15 e i 19 anni. Si stima inoltre che gli incidenti stradali rappresenteranno la terza causa mondiale di morte e disabilità nel 2020 (dati Istituto Superiore Sanità in assenza di Covid19). In Italia, le stime di Istat e Aci basate sui dati relativi al primo semestre 2019, sanciscono che la mortalità stradale in Italia è in crescita, soprattutto sulle autostrade con un +25% .
Premesso quanto sopra, pur nella crudezza dei numeri, perché le due criticità sono trattate con simili deterrenti sanzionatori ma con provvedimenti di carattere preventivo tanto assenti in un caso (infortunistica stradale) quanto devastanti dal lato economico e psicologico dall'altro (Coronavirus)?
Se il virus è riuscito a far venire meno diritti costituzionali quali quelli sanciti dagli artt. 1 e 16, perché la criticità degli incidenti stradali che a ben vedere è meno impulsiva ma non meno impattante su società e affetti personali, non viene considerata nella sua prevenzione nella sua reale importanza rendendo obbligatori quei dispositivi quali rilevatori di alcol che impediscono l'accensione del motore, i limitatori di velocità, i dispositivi rilevatori di ostacoli e di sonno, piloti automatici e tanti altri dispositivi che ormai fanno parte del patrimonio tecnologico in uso comune in altri settori? In un caso, la prevenzione (con funzione di rallentamento della diffusione), ha un costo mai pagato nella storia moderna, dall'altra rappresenterebbe esclusivamente un investimento.
Questa serie di perché non è diretta alla critica sui provvedimenti adottati, né è tendente a sminuire la gravità del momento, ma vuol essere uno stimolo per chi sarà deputato a decidere in futuro, se è vero che da questa esperienza ne usciremo cambiati.
A questo punto, un paragone fra i deterrenti previsti per le infrazioni più comuni al CdS e quelle al Coronavirus, è d'obbligo, ed in particolare quelle che più hanno incidenza nel tasso di mortalità che, non dimentichiamo, in Italia ha una valenza di oltre 9 morti al giorno, morti non CON ma PER incidente stradale.
Il punto di partenza, è l'articolo 1 c. 1 lett.a) del DPCM 10/04/2020 in rel. art. 4 c. 1 DL 19/2020, ovvero la persona che a piedi si sposta sul territorio per motivi non consentiti oppure, chi non rispetta gli ulteriori provvedimenti assunti in Toscana dal Governatore Rossi o dai sindaci (lasciamo perdere gli aumenti previsti per chi si trova a bordo di veicolo). La "multa" se pagata entro 30 giorni è di 280 euro, priva di sanzioni accessorie.
Se guardiamo ai principali motivi causanti gli incidenti stradali mortali, vediamo che la guida in stato di ebrezza viene punita se hai superato di poco il minimo di legge, con 544 euro ma con la sospensione immediata della patente da 3 a 6 mesi oltre a decurtazione di 10 punti, se invece sei a livello di ebrezza (non ubriachezza!!) media o grave, si va sul penale con i costi legali ben intuibili, con sanzioni che possono arrivare fino a 6 mila euro, sospensione patente fino a due anni o revocata se il reato è reiterato nei due anni, 10 o 20 punti di decurtazione sulla patente. Ovviamente se provocando un incidente, si determina una malattia superiore a 40 giorni, entra in vigore la legge "Scilipoti", meglio conosciuta come Omicidio Stradale ed il tutto si moltiplica. Il limite di velocità di oltre 40 km/h prevede sanzione da 540 a 725 euro in relazione all'orario ed il ritiro immediato della patente con sospensione da 6 a dodici mesi. E' quindi evidente come il deterrente della punizione è ben superiore nel codice della strada piuttosto che nella lotta al coronavirus.
La sanzione del Codice della Strada che infatti più si avvicina a quanto soggiace chi non rispetta il dettame di non spostarsi da casa se non per i motivi consentiti oppure non indossa la mascherina o invade giardini o parchi, è quella del conducente che, nell'approssimarsi ad un attraversamento pedonale e scorgendone nei pressi un pedone, non rallenta o si arresta per fornire la dovuta precedenza. Quanti di noi italiani fornisce la precedenza ai pedoni? Sicuramente una percentuale nettamente inferiore a quella di chi rispetta le norme imposte dal Coronavirus, eppure la sanzione pagata entro i soliti 30 giorni (5 in condizioni normali), è di 116,90 euro ma con contestuale riduzione di 6 punti dalla patente di guida. Ciò che evidentemente ci rende più responsabili non è quindi il deterrente, ma il diverso allarme sociale, un allarme sociale che ci porta addirittura a venir meno a quanto garantito dall'art. 16 della Costituzione, a rischiare un tracollo economico che non ha eguali; un diverso allarme sociale che conta al momento circa 120.000 decessi nel mondo, dei quali quelli PER Coronavirus (vedi personale sanitario mandato allo sbaraglio) sono principalmente imputabili ad uno sviluppo presuntuoso che ha portato i cosiddetti Paesi tecnologicamente avanzati (Cina esclusa) prima a disdegnare la produzione di quelli che rappresentano i DPI fondamentali e poi a non comprenderne la loro necessità se non quando l'epidemia era già pandemia; gran parte poi dei decessi CON Coronavirus, sono derivanti dallo stesso motivo prima esposto. A fronte di questo troviamo oltre 1,2 milioni di decessi nel 2017 PER incidenti stradali, rappresentando questa la prima causa di morte dei giovani fra i 15 e i 19 anni. Si stima inoltre che gli incidenti stradali rappresenteranno la terza causa mondiale di morte e disabilità nel 2020 (dati Istituto Superiore Sanità in assenza di Covid19). In Italia, le stime di Istat e Aci basate sui dati relativi al primo semestre 2019, sanciscono che la mortalità stradale in Italia è in crescita, soprattutto sulle autostrade con un +25% .
Premesso quanto sopra, pur nella crudezza dei numeri, perché le due criticità sono trattate con simili deterrenti sanzionatori ma con provvedimenti di carattere preventivo tanto assenti in un caso (infortunistica stradale) quanto devastanti dal lato economico e psicologico dall'altro (Coronavirus)?
Se il virus è riuscito a far venire meno diritti costituzionali quali quelli sanciti dagli artt. 1 e 16, perché la criticità degli incidenti stradali che a ben vedere è meno impulsiva ma non meno impattante su società e affetti personali, non viene considerata nella sua prevenzione nella sua reale importanza rendendo obbligatori quei dispositivi quali rilevatori di alcol che impediscono l'accensione del motore, i limitatori di velocità, i dispositivi rilevatori di ostacoli e di sonno, piloti automatici e tanti altri dispositivi che ormai fanno parte del patrimonio tecnologico in uso comune in altri settori? In un caso, la prevenzione (con funzione di rallentamento della diffusione), ha un costo mai pagato nella storia moderna, dall'altra rappresenterebbe esclusivamente un investimento.
Questa serie di perché non è diretta alla critica sui provvedimenti adottati, né è tendente a sminuire la gravità del momento, ma vuol essere uno stimolo per chi sarà deputato a decidere in futuro, se è vero che da questa esperienza ne usciremo cambiati.
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