Autovelox e limiti di velocità: se per i conducenti non cambia niente, guardiamo chi decide cosa.
Dico subito che chi si lamenta per la sanzione a 51 km/h deve rivolgersi al ministero non ai comuni, e se non volete sorbirvi l'intero pappiè, andate direttamente all'ultimo periodo.
Trentaquattro anni dall'entrata in vigore del codice della strada e oltre due anni dalla prima sentenza della Cassazione, tanto il tempo necessario per emanare il decreto che disciplina la procedura per l'omologazione degli autovelox. Adesso tutto dovrebbe essere più chiaro, almeno per le sanzioni elevate dallo scorso 12 luglio, sanzioni che per gli strumenti già in uso dovranno essere state elevate dai dispositivi "approvati" in maniera conforme al decreto n. 282 del Ministero dei Trasporti del 13 giugno 2017 e che di fatto sono automaticamente sanati e "omologati" e il cui elenco è già in rete, oltre a quelli approvati precedentemente (per esempio quelli di Firenze) e che saranno eventualmente "sanati" dietro presentazione della documentazione che ne attesti la conformità. Tutti gli autovelox, per poter operare, dovranno inoltre essere censiti e risultare nell'elenco pubblicato dal Ministero . Per quanto riguarda sanzioni precedenti, teoricamente vige la vecchia normativa che di fatto, nella competenza del tribunale di Firenze e nella stessa Prefettura, vedeva la contraddizione dell'accoglimento dei ricorsi da parte dei Giudici di Pace che seguivano l'indirizzo della Cassazione, ed il rigetto da parte della Prefettura che invece seguiva l'indirizzo del Ministero dell'Interno che, su indicazione dell'Avvocatura di Stato, riteneva parificata l'approvazione alla omologazione.
Chiarita la situazione autovelox quindi? Figuriamoci, alcune associazioni di consumatori e utenti della strada, sembrano in procinto di presentare esposti in Procura della Repubblica in merito alla citata omologazione d'ufficio per gli strumenti approvati dal 2017 ad oggi, ma era impossibile che ciò non accadesse, per il momento diciamo che la situazione è chiarita salvo nuove ulteriori.
Cosa cambia adesso per i conducenti? NIENTE, perché i limiti di velocità dovevano essere rispettati prima e devono essere rispettati adesso; non cambia niente. Se transitate a 56 km/h su strada con limite 50, decurtati i 5 km/h, vi arriverà sempre la stessa sanzione perché avete superato i limiti di legge per 1 Km/h e nessuno si scandalizzi, perché il codice della strada è una legge dello Stato, addirittura una legge speciale, come fra l'altro evidenziato con le modifiche apportate dalla L. 41/2016 basata sul disegno di legge depositato il 20/06/2013 in Senato da Domenico Scilipoti, che è andata addirittura a modificare il Codice Penale.
Quindi, il problema, se problema c'è, non è lo strumento di rilevazione anzi, magari ce ne fossero ad ogni strada! Il problema sono i limiti di velocità che appaiono spesso non adeguati alle strade odierne e, soprattutto alla tecnologia di cui sono dotati adesso i veicoli. Ma chi stabilisce i limiti di velocità?
In carattere generale, lo Stato (art. 142 Codice della Strada); poi gli enti proprietari, sulla base dell'omologazione della strada stessa e della conformazione (Art. 142 c. 2 CdS). In particolare è il D.M. 05/11/2001 e succ. mod. (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) il riferimento per la progettazione e l'adeguamento delle infrastrutture stradali in Italia; esso definisce i parametri geometrici e le dimensioni minime in base alla velocità di progetto e al traffico previsto. La riduzione della velocità da parte degli Enti proprietari, rispetto alla velocità di progetto, è ammessa, ma deve essere considerata eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile, a Signa lo vedremo con il nuovo ponte sul Bisenzio al collegamento con la viabilità di carattere regionale del nuovo ponte sull'Arno. Per modificare i limiti di velocità rispetto a quelli generali previsti per la classificazione della strada, occorre verificare che le caratteristiche funzionali del tratto di strada lo consentano, altrimenti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può modificare o rimuovere i limiti imposti dall'ente proprietario. Il concetto è che il limite di velocità deve rispondere a criteri di sicurezza e non deve rappresentare un elemento di vessazione verso l'utente della strada. Il limite di velocità deve essere noto agli utenti mediante idonea segnaletica e lo stesso vale anche per le attività di controllo della velocità mediante apparecchi elettronici fissi o mobili, prima solo approvati, adesso anche omologati e, quelli fissi, posizionati dietro decreto del Prefetto.
Quando notiamo sui social varie lamentele, anche da parte di politici, per sanzioni elevate per il superamento di 1 km/h il limite di velocità, dobbiamo quindi sapere che:
- Lo Stato pone i limiti generali e vigila mediante il Ministero delle Infrastrutture, sulla congruità dei limiti diversi eventualmente imposti dagli enti proprietari;
- Lo Stato fissa i termini per l'omologazione degli strumenti di rilevazione e la segnaletica necessaria sia per la rilevazione mobile che statica;
- Lo Stato, mediante il Prefetto, autorizza a sua discrezione e seguite le indicazioni di legge, il posizionamento di strumenti di rilevazione fissi;
- Lo Stato mediante il Codice della Strada stabilisce le sanzioni per ogni scaglione di velocità superata, per tipologia di veicolo e di conducente e l'organo di polizia deve attenersi nei controlli, nel rispetto degli scaglioni imposti dallo Stato, quindi 50 Km/h, 90 Km/h, 130 Km/h ... pertanto, la sanzione dove il limite è di 50 km/h partirà dai 51 effettivi, 91, 131 e a seguire; "tarare" benevolmente i rilievi a velocità superiori comporterebbe l'ipotesi di sanzione penale di omissione di atti d'ufficio.
Per quanto sopra, se i proventi delle sanzioni all'art. 142 CdS finiscono nelle casse dell'Ente proprietario, spesso comuni, non c'è dubbio che chi detta i limiti di velocità, chi garantisce che i dispositivi siano posti in visione sicurezza e non per far cassa, chi indica la segnaletica a garanzia della visibilità da parte dell'utente e le garanzie di trasparenza da riportare nel corpo dei verbali per consentire il diritto al ricorso, è sempre lo Stato.

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